Affido familiare: requisiti e legge
L’affido familiare è una forma di intervento temporaneo che consiste nella tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia. Un vero e proprio aiuto per tutte quelle famiglie che, per difficoltà di varia natura non possono momentaneamente prendersi cura dei propri figli.
In questo articolo vogliamo spiegarti in quali condizioni viene disposto, quali sono i requisiti per indicare i soggetti ai quali il minore può essere affidato, come funziona la legge sull’affido familiare.
Quando viene disposto l’affido familiare
Lo scopo dell’affido familiare è quello di porre temporaneamente rimedio alle difficoltà della famiglia di origine. Viene disposto dal tribunale dei minorenni in casi specifici, circostanze per le quali il minore viene privato di un ambiente familiare idoneo.
Ma quali sono i casi in cui un bambino ha necessità di un contesto più appropriato alla sua crescita?
- gravi carenze comportamentali dei genitori
- gravi malattie o morte di uno o entrambi i genitori
- conflitti familiari irrisolvibili
- eventuali altri problemi che impattano gravemente sul minore
Chi può diventare un affidatario?
Se sei arrivato fin qui, la risposta a “chi può diventare un affidatario?”, probabilmente potrebbe essere: TU!
La legge italiana in materia d’affido familiare è molto chiara. Tutti i cittadini senza limiti di età possono essere potenziali affidatari, comunicando la propria disponibilità ai Servizi sociali del territorio.
Quello che deve essere sempre chiaro è che i genitori affidatari non devono considerarsi come veri e propri genitori del minore, l’affido non è definitivo.
Affido familiare: requisiti
Prima di tutto partiamo da una distinzione, l’affidamento familiare può essere intra-familiare o etero-familiare.
I genitori possono affidare il figlio, minore, a parenti entro il quarto grado, senza limiti di durata, oppure a terze persone, per la durata di 2 anni, prorogabile dal tribunale dei minorenni qualora ce ne fosse la necessità.
L’attuale normativa fissa una precisa serie di requisiti, stabiliti attraverso un percorso di diversi colloqui:
- età
- condizioni psicofisiche
- abitazione
- motivazione all’affido
- storia personale e/o di coppia
L’affido a terzi può comprendere:
- coppie conviventi
- persone singole
- comunità familiare, dotata di un’organizzazione equivalente a quelli di una famiglia
- istituto di assistenza pubblica o privata con sede nel luogo più vicino a quello in cui risiede la famiglia di provenienza.
Per quanto riguarda i minori di 6 anni l’affidamento non può essere disposto presso un istituto ma soltanto presso una comunità familiare.
Affido familiare: legge e funzionamento
Quando si diventa affidatari di un minore si avranno concrete responsabilità, prima di tutto nei confronti del minore, ma anche della legge. In Italia le norme che disciplinano l’affido sono diverse.
La legge 184/1983
Stabilisce il diritto del minore di crescere in un ambiente adeguato al suo sviluppo, rispettando sempre e comunque la cultura e la storia di vita del bambino.
“L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori”
Nel caso di nomina di un tutore
“l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni”
Infine gli affidatari esercitano i poteri connessi alla potestà parentale
“ in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.”
La legge 149/2001
A maggior tutela delle famiglie di origine in quanto stabilisce che prima dell’affido del minore a terzi, lo Stato deve aiutare e sostenere la famiglia di origine. Solo se questi interventi non avranno creato un ambiente idoneo si ricorrerà all’affidamento temporaneo, ma non esclusivo.
La famiglia d’origine deve mantenere i rapporti e nello stesso tempo essere coinvolta in un programma di sostegno al fine di recuperare la capacità genitoriale.
Sine die
La caratteristica dell’affido è proprio quella di essere un provvedimento temporaneo:
- 2 anni nel caso dell’affido consensuale
- periodo temporale indicato dal tribunale in caso di affido giudiziale
Affido consensuale, giudiziale e sine die
Molto spesso accade che non si realizzino le condizioni per cui la famiglia di origine possa di nuovo accogliere il minore, per cui un affido consensuale potrebbe trasformarsi in giudiziale oppure un affido giudiziale possa venire reiterato, rendendolo duraturo nel tempo (almeno fino alla maggiore età).
In questi casi si parla di affido “sine die”.
Succede quindi che un bambino rimane in affidamento per anni, ritrovandosi in un limbo con un enorme fardello da portare sulle spalle.
Se hai letto l’articolo fino a qui, vuol dire che il tuo interesse è tangibile e probabilmente ti stai ponendo altre mille domande.
Noi, come comunità familiare, diurna e residenziale, ti diciamo che non è facile, ma che vedere la speranza negli occhi di chi l’aveva persa ne vale veramente la pena!
1 commento su “Affido familiare: requisiti e leggi sull’affidamento”
Sono molto interessata, sto cercando da tempo di essere un Valdo aiuto per quanti hanno bisogno…leggendo l’articolo le lacrime ricavano il mio volto perché il mio desiderio è aiutare i bambini disagiati…